Dopo una serie importante di dubbi e interpretazioni, una recente Circolare del Ministero degli Interni è entrata nel merito delle disposizioni sugli spostamenti. In particolare si afferma che in zona rossa NON è più prevista deroga agli spostamenti nel raggio dei 30 km per i Comuni sotto i 5000 abitanti ma rimane la possibilità di spostarsi in un Comune vicino per fare la spesa "anche in termini di maggiore convenienza economica", da autocertificare.
Nel comunicato di ANCI Piemonte che riportiamo di seguito (pubblicato oggi pomeriggio) trovate un approfondimento utile a comprendere le misure in vigore (comprese la modalità delle visite permesse nei soli giorni di Pasqua) e il modello di autodichiarazione da scaricare
ANCI PIEMONTE
Spostamenti in zona rossa e piccoli Comuni | Chiarimenti e Autodichiarazione
Nei giorni scorsi, la rapida successione del DPCM 2 marzo e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo ha determinato molta confusione tra i residenti dei piccoli comuni piemontesi. Con il passaggio del Piemonte in “zona rossa”, avvenuto lo scorso 15 marzo, la deroga agli spostamenti per visite ad amici o parenti non è più ammessa.
Come precisato nella Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 16 marzo, nelle regioni in fascia rossa (come il Piemonte) le visite a parenti e amici non sono più consentite. Viene quindi meno la possibilità di spostarsi “nel raggio di 30 km” come avviene, invece, in “fascia arancione”.
A Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, quando l’Italia sarà tutta “in rosso”, sarà invece possibile raggiungere una sola abitazione di parenti o amici, purché nell’ambito della propria regione, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle 22, al massimo in due e accompagnati dai minori di 14 anni.
Resta invece consentito, anche in “zona rossa”, raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza e che non abbiano altre persone che possano occuparsene. Allo stesso modo, restano consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o per stato di necessità a prescindere dalla dimensione demografica del Comune e dal raggio di spostamento.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause che giustificano gli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
Fonte: Anci_Piemonte_spostamenti_piccoli-comuni