Diversamente da quanto rettificato stamattina, si torna a quanto comunicato ieri sera. Sono sinceramente rammaricato e un po’ sconcertato per questa confusione ma vi assicuro che non è per nulla facile nemmeno per chi si trova a gestire le disposizioni.
Come segnalato da ANCI Piemonte, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 convertito in legge, *Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.*
Tale disposizione è confermata dal combinato disposto degli artt. 35, comma 4, 39 e 40, comma 3 del DPCM 2/3/2021, secondo il quale la deroga si applica anche ai territori in zona rossa. L'unico divieto - valido in via generale su tutto il territorio nazionale - sarà previsto per i giorni delle festività pasquali.