Viste alcune interpretazioni discordanti a riguardo della “deroga” agli spostamenti per i piccoli comuni entro i 30 km (contenuta peraltro in una “faq” pubblicata ad oggi sul sito del governo ma che risulta in aggiornamento), abbiamo chiesto una verifica puntuale.
Ai sensi del decreto vigente, in zona rossa NON sono previste eccezioni per i piccoli comuni, quindi per gli spostamenti vale quanto indicato nell’art. 40 del dpcm 2 marzo:
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Raccomandiamo quindi l’osservanza di quanto disposto e restiamo in attesa delle interpretazioni che saranno pubblicate sul sito del Governo, consapevoli che per Comuni piccoli come i nostri si creano limiti importanti basati su confini molto prossimi. E dato che domani è domani i cittadini devono poter capire chiaramente cosa si può fare e cosa no