Qui di seguito il testo del decreto illustrato questa sera dal Presidente del Consiglio. Come sempre siamo a richiamare al rispetto delle disposizioni, anche quando facciamo fatica a comprenderle, anche quando si vivono disagi per gli affetti, il lavoro o lo studio, anche quando sono gravose per le nostre abitudini. Purtroppo è gravosa anche la situazione generale, di fronte a 1000 morti al giorno non esistono soluzioni a cuor leggero. E questo vale per chiunque si trovi con l’onere di prendere decisioni, a tutti i livelli.
Detto questo, è indubbio che il limite perentorio agli spostamenti tra i Comuni pesi molto più nei nostri paesi che nelle città, creando disparità tra i cittadini. Ci rivolgeremo alla Prefettura, all’ANCI e al Parlamento perché possa trovarsi una soluzione d’equilibrio, senza precludere la giusta attenzione verso le misure di contenimento del contagio.
In questa situazione potrebbe essere utile definire delle Comunità ottimali entro cui consentire sinergie e libertà per i residenti dei singoli Comuni, troppo piccoli e troppo vicini come i nostri. Sempre nel rispetto delle autonomie locali ma senza tabù: se il buon senso si unisce alla disponibilità degli enti superiori, credo si potranno trovare risposte sostenibili, a vantaggio e tutela dei cittadini. Vedremo.
Intanto questo è il testo del decreto:
DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE 2020 N. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
🔴 Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
🔴 E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
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Qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale