Non cambia nulla per quanto riguarda supermercati, discount, negozi di alimentari, farmacie, edicole e tabaccai, consegne a domicilio di alimenti e cibo e quant'altro è stato sinora autorizzato.
Invariata la situazione per il trasporto di persone e merci. Si tiene aperto solo il comparto produttivo strategico e anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità di queste ultime, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
L'ultima parola su apertura o chiusura di aziende e la loro rispondenza a quanto prevede il decreto è posta in capo al Prefetto che può sospendere le attività, essendo le aziende obbligate a trasmettergli una comunicazione in merito.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
E' allegata la lista dei servizi considerati essenziali secondo i codici Ateco, che l’Istat utilizza per catalogare le attività economiche. Ciascun operatore deve controllare il proprio.
Di seguito il testo del DPCM ed il relativo allegato 1